Art. 12.
(Produzioni animali).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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appositi disciplinari di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.